SERRAMENTI

I serramenti e la detrazione fiscale, proroga fino al 2021

Per quanto riguarda la detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%), i requisiti tecnici specifici richiesti sia per l'edificio su cui si esegue l'intervento sia per i nuovi serramenti da installare.
Con la Legge di Bilancio 2017 la detrazione del 65% è stata prorogata fino al 2021.

Inoltre la detrazione 65% è stata estesa anche:
- alle schermature solari esterne e ai dispositivi per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda: è quindi possibile detrarre anche solo le persiane;
- la detrazione sale fino al 75% se l’intervento riguarda il condominio;
- l’ecobonus sale al 70% se i lavori di riqualificazione energetica hanno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio;
- la detrazione sale al 75% se gli interventi miglioreranno la prestazione energetica estiva oltre che quella invernale

Requisiti dell'edificio ai fini della detrazione 65%

Per accedere alla detrazione fiscale del 65% è innanzitutto necessario che l'edificio sia esistente(è ammessa qualsiasi categoria catastale: abitazioni, uffici, negozi, attività produttive e artigianali) e che sia già dotato di impianto di riscaldamento.

È inoltre importante che i serramenti da sostituire delimitino il volume riscaldato e quindi siano rivolti verso l'ambiente esterno o verso locali non riscaldati.

Requisiti dei serramenti ai fini della detrazione 65%

Ai fini della detrazione per il risparmio energetico, nella categoria serramenti rientrano anche iportoncini di ingresso, sempre a condizione che delimitino il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati.

requisiti richiesti per accedere alla detrazione fiscale sono i medesimi per serramenti vetrati o portoncini di ingresso e sono stati definiti inizialmente dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010.

Il requisito fondamentale è il rispetto di un determinato limite di trasmittanza termica del serramento o porta.

La trasmittanza termica indica la quantità di calore che nell'unità di tempo attraversa un elemento con superficie di 1 mq in presenza di una differenza di temperatura di 1°C tra l'interno e l'esterno. In parole semplici la trasmittanza dà indicazione di quanto calore disperde l'elemento.
Ne consegue che un serramento performante avrà un basso valore di trasmittanza.

Tabella valori di trasmittanza per detrazione fiscale infissi Vediamo qui in tabel
la i valori di trasmit
tanza 
limite definiti dai decreti sopra citati.

Per accedere all'agevolazione fiscale sul risparmio energetico è necessario che i serramenti e le porte abbiano valori inferiori o al massimo ugualia quelli riportati in tabella.

Le colonne della tabella che ci interessano sono la prima (zona climatica) e l'ultima (chiusure apribili e assimilabili).

Come noterete il valore di trasmittanza delle chiusure apribili non è unico, ma dipende dalla zona climatica.

Cos'è una zona climatica e come sapere in quale ricadiamo

Le zone climatiche sono definite in base alla differenza tra la temperatura che normalmente si mantiene nelle nostre case riscaldate (20°C) e la temperatura media esterna.

In Italia ci sono notevoli differenze climatiche tra le regioni, che portano ad avere ad esempio al nord temperature medie esterne molto inferiori rispetto ad alcune regioni del sud.

Pertanto è comprensibile che un serramento, per portare a un effettivo risparmio energetico, debba raggiungere valori di trasmittanza diversi in base alla zona climatica.
I Comuni del territorio italiano sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche climatiche, in 6 zone (ABCDEF).

Per individuare la zona climatica del Comune in cui si esegue l'intervento sui serramenti basta consultare questo documento.

Una volta rintracciata la zona climatica di nostro interesse potremo di conseguenza conoscere, guardando la tabella sopra riportata, anche il valore limite di trasmittanza che il serramento deve rispettare per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico.
Andando a chiedere un preventivo per la sostituzione dei serramenti chiederemo quindi prodotti che non superino la trasmittanza limite stabilita per la nostra zona climatica.

Questo requisito potrà essere verificato anche nella certificazione del serramento che il produttore è tenuto a fornire in seguito alla posa e che dovremo conservare ai fini della detrazione fiscale.

Altre opere agevolabili

La detrazione fiscale ammette, oltre alle spese per i serramenti, anche le spese per le strutture accessorie ai serramenti sostituiti che hanno effetto sulla dispersione del calore, come ad esempio scuripersiane e cassonetti accorpati al telaio dell'infisso.
Trovo infine utile chiarire la questione delle opere limitate ai soli vetri del serramento, ad esempio quando si sostituisce il vetro esistente con un vetrocamera o quando si lascia il vetro e se ne aggiunge uno nuovo per creare un vetrocamera.

In merito alla detrazione fiscale per il risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate parla, per la categoria di opere sull'involucro degli edifici, di interventi riguardanti strutture opache orizzontali, verticali e finestre comprensive di infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza.

Nel caso di intervento sul vetro non sarà possibile ottenere la certificazione del serramento da chi installa il nuovo vetro, ma si potrà chiedere a un tecnico abilitato di effettuare il calcolo e produrre un'asseverazione in cui attesti il valore di trasmittanza del serramento precedente all'intervento e il valore di trasmittanza del serramento successivo all'intervento.

Come effettuare il pagamento e che documenti conservare per avere le detrazioni

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 65% (risparmio energetico) è necessario effettuare i pagamenti a mezzo di speciale bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:

- la legge cui fare riferimento (L. 296/2006);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico;
- numero e data della fattura. 
Bisogna inoltre ricordare di conservare la ricevuta del bonifico bancario o postale e la ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID) dell’Allegato F, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

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